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Re: Rescissione del contratto

La prima è insolita anche pe me, ma legittima. Secondo la LdA, l'autore ha facoltà di richiedere il ritiro dell'opera dalla vendita, se ha seri motivi di ritenersi danneggiato dalla stessa (per esempio, perché si accorge con ritardo che l'opera è stata editata in una maniera non concordata se non ha riletto le bozze e l'anteprima, o ritiene che i contenuti non rispecchino più il suo pensiero e la sua immagine). Se però i motivi non sono attribuibili all'editore (come quelli tra parentesi), l'autore è tenuto a rimborsare all'editore la mancata vendita delle copie residue. 
Anche la seconda è poco utilizzata nei contratti, ma mi pare ugualmente legittima.

Re: Rescissione del contratto

Ciao @scritturaintensa, la durata del contratto riguarda il singolo libro per il quale è stipulato. Le uniche clausole che, di solito, includono anche le opere future, sono quelle relative al diritto di opzione, o di prelazione. Solo in presenza di queste clausole, la durata del contratto include anche opere successive, per le quali, comunque, verrà stipulato un ulteriore contratto specifico.

Re: Rescissione del contratto

pié veloce ha scritto: sab gen 27, 2024 2:39 pmLa percentuale, per un esordiente, vi sembra congrua o è troppo bassa?
È assolutamente congrua e in linea con gli altri contratti.

pié veloce ha scritto: sab gen 27, 2024 2:39 pmPrima di andare in stampa l’Autore si impegna a comunicare all’Editore il luogo e la data di almeno una presentazione dell’Opera. Qualora l’Autore non fosse in grado di ottemperare a tale obbligo, sarà tenuto all’acquisto di almeno 30 copie con il previsto sconto".
E' normale?
Non è una clausola che mi è mai capitato di trovare. L'editore ha tra i suoi doveri, per legge, la promozione dell'opera; se l'autore volesse non sarebbe tenuto a organizzare nemmeno una presentazione. Tuttavia, mi pare logico che l'editore si aspetti (è accettabile anche che richieda) almeno una presentazione organizzata dall'autore. Ciò che non è logico è la richiesta di acquisto copie, in caso di mancata organizzazione. È vero pure che sono solo 30, scontate, ed è anche piuttosto ovvio che l'autore organizzi almeno una presentazione, per cui valuta tu.
Quello che mi crea un po' di perplessità è: poiché l'autore è tenuto ad acquistare le copie se non organizza la presentazione, vuol dire che tutte le volte in cui organizzerà una presentazione dovrà preacquistare lui stesso le copie da vendere? O le riceverà in conto vendita (con eccezione delle presentazioni nelle librerie)? Io verificherei questo dubbio.

Re: Rescissione del contratto

Dipende... a me sembra che non ti abbiano risposto. È giustissimo che la CE si aspetti un minimo di impegno promozionale dall'autore, che creda nella propria opera e bla bla bla, ma non ti hanno detto se le copie residuali "in conto deposito" debbano per forza essere acquistate dall'autore o facoltativamente. Nel secondo caso (acquisto facoltativo) è, a tutti gli effetti, Conto Deposito, ed è normale; nel primo caso è EAP, anche se tu fossi costretto ad acquistare una sola e unica copia.
Purtroppo, alcune delle CE che sul WD erano Free non è detto che lo siano ancora, specie se non ci sono testimonianze recenti. Se vuoi segnalarcela, possiamo inserirla tra quelle "Da Verificare".

Re: Rescissione del contratto

pié veloce ha scritto: mar gen 23, 2024 4:01 pmSuperato il termine di mesi 6 (sei) dall’effettivo invio all’autore delle copie in conto deposito le copie eventualmente invendute dovranno essere saldate all’editore che provvederà a emettere apposita documentazione di vendita
In effetti significa proprio questo, ma in tal caso mi sembra che il termine "conto deposito" sia usato in maniera inappropriata. Il conto deposito, o conto vendita, prevede che il possessore dei libri (libraio o autore), paghi all'editore la sua parte solo nel caso di vendita. L'invenduto viene rispedito. L'acquisto delle copie invendute è previsto nel conto assoluto.
Forse @Marcello può dare conferma o smentita di ciò.

Re: Rescissione del contratto

pié veloce ha scritto: lun gen 22, 2024 10:18 amIn mancanza della stessa il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno"
Ah ok, così ha senso. Allora devi fare attenzione, altrimenti rischi che il contatto ti arrivi fino alla durata massima prevista dalla legge (20 anni). I "validi motivi", come dicevo, se non esplicitati, o non accettati in accordo pacifico tra le parti, di solito sono appurati da un giudice.

Re: Rescissione del contratto

Silverwillow ha scritto: dom gen 21, 2024 8:20 pmse il contratto dura due anni credo che alla scadenza si possa recedere tranquillamente, senza addurre motivi di sorta (in pratica: non si rinnova). Non capisco proprio quei tre mesi di anticipo.
In effetti è una formula un po' strana. Se il contratto è destinato a scadere dopo due anni, non ha senso recedere tre mesi prima della scadenza. Posso capire che venga data la possibilità di recedere per "validi motivi" diversi mesi prima della scadenza effettiva, ma espresso in questi termini non ha molto significato. Mica è prorogabile in automatico salvo recessione, in questo caso avrebbe senso.

Re: Rescissione del contratto

Ciao @virgolino14, senza dubbio quelli che hai indicato tu sono tutti validi motivi. In genere, se non è specificato dalla clausola, quanto i motivi siano validi viene accertato da un giudice. Specificarli nel contatto ti eviterebbe di finire in sede di giudizio per verificarli, ma potrebbe escluderne altri altrettanto validi. Per cui, al tuo posto, li farei specificare nel contatto, ma inserendo anche una formula aperta tipo: "e altri validi motivi".

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